Zythos Business
Notizie

Recargo de equivalencia: cos’è, chi lo applica e perché non si presenta il modello 303

Zythos Business

Se hai un negozio, un bazar o qualsiasi attività di commercio al dettaglio e sei un lavoratore autonomo (persona fisica), è molto probabile che tu rientri nel recargo de equivalencia, un regime IVA speciale spagnolo che sorprende molti quando iniziano a fatturare: non presentano il modello 303 eppure stanno comunque pagando l’IVA. Vediamo in modo pratico chi è obbligato, come deve fatturarti il fornitore e perché scompare l’obbligo di dichiarare l’IVA trimestrale.

Chi è obbligato ad applicare il recargo de equivalencia?

Il recargo de equivalencia è obbligatorio per i commercianti al dettaglio che sono persone fisiche (lavoratori autonomi) o entità in regime di attribuzione di redditi (comunità di beni, società civili), e che vendono al consumatore finale prodotti senza sottoporli ad alcun processo di fabbricazione, lavorazione o trasformazione. In altre parole, acquisti il prodotto già finito e lo rivendi così com’è: un negozio di abbigliamento, una ferramenta, una cartoleria, un negozio di alimentari, una calzoleria.

Ne restano esclusi, tra gli altri, coloro che vendono ad altri imprenditori o professionisti (grossisti), chi trasforma in modo sostanziale il prodotto prima di venderlo (per esempio un laboratorio che fabbrica mobili su misura), le società di capitali (l’equivalente spagnolo di SRL e SPA) e alcune attività escluse espressamente dalla normativa, come veicoli, imbarcazioni, gioielli, opere d’arte, macchinari industriali o carburanti, tra le altre. Se hai dubbi sul fatto che la tua attività specifica rientri o meno, conviene controllare l’epigrafe IAE (la classificazione delle attività economiche spagnola) con cui sei iscritto, perché da lì dipende in gran parte l’obbligo.

Come ti fattura il fornitore quando acquisti in regime di recargo de equivalencia

Qui sta il punto pratico chiave del regime: il commerciante al dettaglio non gestisce direttamente l’IVA, ma è il fornitore a ripercuoterla tutta in un’unica soluzione nella fattura d’acquisto. Quando un fornitore vende a un dettagliante in recargo de equivalencia, in fattura deve aggiungere due voci separate: l’IVA ordinaria del prodotto e, in più, il recargo de equivalencia corrispondente a quella stessa aliquota IVA. Le percentuali del recargo sono legate all’aliquota IVA applicata:

Per l’aliquota ordinaria del 21% di IVA, il recargo si attesta di norma intorno al 5,2%. Per l’aliquota ridotta del 10%, si aggira sull’1,4%. Per l’aliquota superridotta del 4%, il recargo si muove intorno allo 0,5%. Esiste anche una percentuale specifica, più bassa, per il tabacco. Queste percentuali possono essere oggetto di modifiche normative, quindi conviene verificarle al momento di fatturare e non darle per fisse indefinitamente.

Un esempio con numeri tondi: acquisti merce per 1.000 euro da un fornitore, con IVA al 21%. In fattura ti verranno addebitati 210 euro di IVA (21% di 1.000) più 52 euro di recargo de equivalencia (5,2% di 1.000). Pagherai in totale 1.262 euro. Quel recargo lo versa il fornitore nella propria dichiarazione IVA, non tu.

Perché il dettagliante non presenta il modello 303

Essendo in regime di recargo de equivalencia, il commerciante al dettaglio è esonerato dagli obblighi formali dell’IVA: non addebita l’IVA ai propri clienti finali (il prezzo di vendita al pubblico la incorpora già internamente, senza scorporarla in fattura salvo eccezioni), non può detrarsi l’IVA sostenuta sui propri acquisti, e quindi non deve presentare il modello 303 trimestrale né il riepilogo annuale modello 390. Il sistema è già “chiuso” a monte: il fornitore incassa l’IVA e il recargo, e con questo il Fisco spagnolo considera saldata la catena di questo prodotto fino al consumatore finale.

Questo non significa che un commerciante in recargo de equivalencia sia libero da ogni obbligo verso il Fisco. Continua a tenere la contabilità o i registri corrispondenti ai fini IRPF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche spagnola), continua a presentare gli acconti se tributa in regime di stima diretta, ed esistono situazioni specifiche in cui deve comunque autoliquidare l’IVA anche essendo in questo regime: acquisti intracomunitari di beni, operazioni con inversione del soggetto passivo, o acquisti da fornitori che non gli addebitano correttamente il recargo (per esempio acquisti in paesi extra-UE, dove è lo stesso dettagliante a dover autoliquidarsi IVA e recargo in dogana o tramite un modello specifico).

Un errore frequente è che lo stesso commerciante dimentichi di comunicare ai propri fornitori di essere in recargo de equivalencia, oppure che il fornitore non applichi il recargo per disattenzione; in entrambi i casi bisogna correggerlo quanto prima, perché una fattura senza recargo, quando invece andava applicato, genera una discrepanza che può finire per essere regolarizzata d’ufficio.

In Zythos Business affianchiamo commercianti al dettaglio e lavoratori autonomi nella gestione quotidiana di questo tipo di particolarità dell’IVA: verifichiamo che le fatture dei tuoi fornitori riportino il recargo corretto, monitoriamo le operazioni che richiedono comunque l’autoliquidazione anche se sei esonerato dal modello 303, e ci assicuriamo che la tua contabilità rifletta fedelmente la tua attività, così tu ti dedichi a vendere, non a interpretare la normativa fiscale.

Discussione

Ci sono 0 commenti.